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Martedì 29 Marzo 2011 00:00

 

REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO

SUI TERRENI GESTITI DALLA

UNIVERSITA’AGRARIA DI BLERA

 

(Approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti n.26 del 04/12/2009)

 

 

ARTICOLO 1

Individuazione delle aree, dei fidanti e delle specie animali

  1. L’Università Agraria stabilisce anno per anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le sezioni boschive e i terreni pascolivi nei quali sarà possibile svolgere la fida pascolo ed il numero di capi da immettere al loro interno. Tale carico, attualmente individuato in funzione di quanto previsto dal regolamento forestale vigente n. 05/2007 e dal regime di condizionalità di cui al reg. CE 1782/2003 come recepito dal DM 16809 del 24/11/2008, sarà ulteriormente definito nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Pascolivo dell’Ente di cui al successivo art. 2, a decorrere dalla entrata in vigore dello stesso.

  2. Viene in linea generale ammesso al pascolo bestiame di proprietà di allevatori Utenti dell’Ente e di tutti i cittadini di Blera, che risultino residenti nel comune. Sono altresì ammessi alla fida pascolo i capi allevati da aziende agricole organizzate, anche in forma societaria, a patto che la sede legale e/o fiscale dell’azienda medesima ricada in Comune di Blera.

  3. Il godimento dei pascoli è a titolo oneroso, secondo quanto previsto all’art. 8 del presente regolamento.

  4. Il presente regolamento si applica a tutte le specie di bestiame con attitudine all’allevamento brado, ovvero bovini, equini ed ovini la cui presenza sul territorio, tradizionalmente, costituisce un elemento paesaggistico tipico ed irrinunciabile per il territorio di Blera.

ARTICOLO 2

Piano Pascolivo

  1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Assemblea degli Utenti adotta il Piano Pascolivo dell’Ente, nel quale saranno definite, nello specifico, le modalità di calcolo del carico di bestiame potenziale che le sezioni pascolive possono sopportare e nel quale saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività agricole ed allevatoriali sia sui terreni adibiti a prato, prato pascolo e pascolo permanente, sia all’interno delle sezioni boschive.

ARTICOLO 3

Esclusione permanente di alcune aree

  1. Tenuto conto delle limitazioni di cui sopra, sono ammessi alla fida pascolo sui terreni pascolivi e nelle sezioni boschive di età superiore a 6 anni, i capi bovini ed equini di qualsiasi età e razza di appartenenza.

  2. Possono pascolare contemporaneamente, all’interno dello stesso comparto, capi di bestiame bovino ed equino, ferme restando le prescrizioni contemplate dal Piano Pascolivo.

  3. Il bestiame ovino, con esclusione quindi di quello caprino, verrà ammesso al pascolo solo nei boschi di recente taglio, ovvero aventi età compresa fra i 3 ed i 6 anni.

ARTICOLO 4

Identificazione del bestiame

  1. Il bestiame ammesso alla fida pascolo deve essere sempre identificabile da parte del personale dell’Ente e dal personale degli enti preposti all’attività di controllo.

  2. Per l’introduzione nei comparti di pascolo di animali giovani non ancora marchiati con le modalità di cui al successivo comma 2, il proprietario fidante è tenuto a produrre, precedentemente all’immissione, copia del passaporto di ogni animale fidato e non marchiato, nonché ogni altro documento richiesto dalla normativa vigente ai fini dell’identificazione degli animali fidati.

  3. Al fine di garantire un riconoscimento immediato degli animali oggetto di fida, oltre i mezzi di identificazione contemplati dalle disposizioni normative vigenti, in particolare per i bovini l’identificativo auricolare,sono prescritti:

    1. per i capi bovini:

    2. marchio a fuoco padronale sulla spalla sinistra indicante appunto la proprietà (qualora l’animale abbia già un marchio a fuoco indicante una proprietà diversa dall’attuale, sarà cura del richiedente la fida segnalare tale situazione al momento della richiesta di iscrizione);

    3. per gli equidi:

    4. in particolare per i cavalli, l’identificazione tramite apposizione del marchio padronale sulla coscia o sulla spalla sinistra è facoltativa. Il proprietario è sempre tenuto a produrre, precedentemente all’introduzione degli equidi nel comparto assegnato, copia del passaporto di identità di ogni capo ivi immesso.

  4. L’Ente si riserva, tuttavia, di poter ammettere al pascolo bestiame già marchiato con marchio diversamente collocato, purché ogni animale possa essere correttamente identificato.

  5. Tanto per i bovini quanto per gli equidi, dovrà essere allegata alla denuncia di iscrizione a fida pascolo anche una copia aggiornata del registro di stalla

  6. La marchiatura a fuoco può essere sostituita con altri validi sistemi di identificazione che non procurino sofferenze inutili all’animale (es. marchiatura con azoto liquido). Tuttavia ogni diversa valida modalità di marchiatura del bestiame dovrà essere comunicata preventivamente all’Ente.

  7. Ogni proprietario è tenuto ad effettuare una adeguata vigilanza del bestiame introdotto nei comparti pascolavi dell’ Ente.

  8. Il personale incaricato dall’Ente per la sorveglianza è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio eventuali situazioni di difformità rispetto alle disposizioni normative vigenti in materia e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, al fine di predisporre i provvedimenti prescrittivi e sanzioni ricorrenti.

ARTICOLO 5

Iscrizione e certificazione della fida

  1. A partire dal 30 Novembre gli allevatori richiedenti l’ammissione del bestiame alla fida pascolo dovranno depositare presso il protocollo dell’Ente un elenco nel quale indicheranno dettagliatamente il numero dei capi, le specie degli stessi, gli estremi dell’identificativo auricolare (per i bovini) e la località di pascolamento del proprio bestiame, elementi fondamentali per il riconoscimento del bestiame all’interno dei pascoli e dei boschi, nonché le certificazioni probanti il possesso della certificazione sanitaria di cui all’art. 13 e i registri di cui al comma 5 dell’art.4.

  2. Unitamente alle comunicazioni di cui al precedente comma 1, l’allevatore dovrà presentare, a pena di non iscrizione al ruolo e quindi di non ammissione alla fida pascolo, la dichiarazione di cui all’articolo 7 del presente Regolamento. Dovrà, inoltre, effettuare il versamento del 50% dell’importo totale del canone di fida pascolo presso la Tesoreria dell’Ente, consegnando agli uffici copia della ricevuta di versamento. Tale somma non verrà restituita in nessun caso all’allevatore che dovesse rinunciare all’esercizio della fida pascolo.

  3. Qualora durante il periodo di pascolamento, a causa di eventi accidentali quali il furto o la morte del bestiame, intervengano diminuzioni significative (ovvero oltre il 50% del numero di capi) della consistenza inizialmente immessa, è facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, su istanza del proprietario del bestiame interessato, non richiedere a saldo la quota della fida pascolo relativa al bestiame venuto a mancare.

  4. Soltanto coloro che avranno iscritto il bestiame a fida pascolo entro il mese di febbraio e che entro quella data avranno effettuato il pagamento di almeno il 50% della tassa di fida pascolo avranno diritto al rilascio della cosiddetta “certificazione di fida pascolo”, con l’individuazione catastale dei terreni in relazione alla specie animale e al numero di UBA iscritte a fida.

ARTICOLO 6

Responsabilità

  1. Se il bestiame da introdurre all’interno del comparto supera il limite massimo del carico sostenibile stabilito dal Piano Pascolivo dell’Ente di cui all’articolo 2, l’ultimo allevatore denunciante in ordine temporale come attestato dal protocollo dell’Ente dovrà diminuire il numero dei capi bovini e/o equini.

  2. Gli allevatori che intendono immettere bovini ed equini nei comparti di pascolo dell’Ente sono tenuti a prendere visione del presente Regolamento.

  3. In caso di sconfinamento del bestiame dal comparto di pascolo, qualunque sia la causa dello stesso, il recupero è a carico e sotto la piena responsabilità dell’allevatore fidante.

  4. In caso di mancato recupero del capo di bestiame entro la giornata nella quale sia stato segnalato lo sconfinamento, è facoltà dell’Ente provvedere, in via sostitutiva, al recupero del bestiame mediante proprio personale all’uopo incaricato, con addebito a carico dell’allevatore delle relative spese e l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 12.

  5. Il proprietario del bestiame assume, in ogni caso, piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose e persone cagionati dagli animali in fida, sia all’interno del comparto di pascolo che fuori dello stesso.

  6. L’Università Agraria riconosce un incentivo a coloro i quali, volontariamente, provvedano a stipulare una assicurazione aziendale a copertura dei danni di cui al comma precedente. L’incentivo consiste nella applicazione di uno sconto di € 1,00 (Eurouno/00) per ogni capo iscritto alla fida pascolo e coperto da tale assicurazione. Per il riconoscimento di tale incentivo, l’allevatore dovrà comunicare la sottoscrizione di tale polizza assicurativa e fornire all’Ente una copia della stessa.

  7. La richiesta di fida pascolo dovrà essere tassativamente presentata e firmata dal proprietario del bestiame e pertanto non potranno in nessun caso essere accettate richieste per conto di terzi.

ARTICOLO 7

Dichiarazione di accettazione

  1. A partire dal termine di cui all’art. 5 comma 1, gli allevatori intenzionati ad iscrivere alla fida pascolo il proprio bestiame dovranno presentare al protocollo dell’Ente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, con la quale attestano:

  2. di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare i contenuti di tutti gli articoli di cui questo si compone;

    1. che gli animali e/o gli allevamenti da cui i medesimi provengono, sono in regola con le disposizioni sanitarie e con le certificazioni di legge previste e di aver ottemperato a tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla profilassi sanitaria di rito, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ordine al bestiame da fidare;

    2. di assumere piena responsabilità in ipotesi di sconfinamento del proprio bestiame dal comparto di pascolo assegnato e di provvedere immediatamente al recupero del medesimo;

    3. di essere consapevole che, in caso di mancato intervento per il recupero di proprio bestiame fuggito dalle recinzioni che delimitano il comparto assegnato, provvederà al suo recupero in via sostitutiva l’Ente con proprio personale, con addebito delle relative spese a carico dell’allevatore che si impegna a rifonderle con le modalità indicate dall’Ente;

    4. di accettare e pagare, secondo le modalità previste dal regolamento, le sanzioni che dovessero eventualmente essere comminate a proprio carico dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente;

    5. di assumere piena ed esclusiva responsabilità per i danni cagionati dal proprio bestiame in fida pascolo a persone, animali o cose, sia all’interno che all’esterno del pascolo;

    6. di provvedere alla conta del bestiame con l’ausilio del personale dell’Ente, previo accordo con l’Ente;

    7. di impegnarsi ad effettuare il pagamento del saldo del canone di fida pascolo entro il 30 Maggio dell’anno successivo e, se l’iscrizione a fida è stata fatta a partire dal 1° marzo, entro il 30 settembre del medesimo anno.

ARTICOLO 8

Tariffe

  1. L’Ente si riserva di valutare tutte le richieste inoltrate per la fida, al fine di poter assegnare equamente i comparti di pascolo in base al numero dei capi che ciascun allevatore ha dichiarato di voler immettere al pascolo.

  2. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione determina, con propria deliberazione, i prezzi per ciascun capo e per ciascuna specie di bestiame da immettere a fida pascolo. I prezzi verranno comunicati agli allevatori mediante la affissione del manifesto, a firma del Presidente dell’Ente, con il quale si invitano gli allevatori a presentare l’elenco del bestiame da iscrivere a fida pascolo nei termini fissati dal presente regolamento.

  3. Per gli animali nati dopo la presentazione dell’elenco resta valido quanto detto all’art. 1 comma 3. Per questi animali il canone sarà dovuto nella misura di 1/3

ARTICOLO 9

Deroga ai non residenti

  1. Qualora il bestiame immesso al pascolo da tutti gli allevatori per l’annualità di riferimento sia in numero inferiore al carico massimo di UBA sostenibile, previsto ai sensi dell’articolo 1 del presente regolamento, l’Università Agraria di Blera potrà ammettere al pascolo anche il bestiame di altri allevatori non residenti nel Comune di Blera in regola con gli articoli 2, 3 e 6 del presente Regolamento. In tal caso questi dovranno corrispondere una somma pari a 1,5 volte il canone previsto per i soggetti di cui all’articolo 1 comma 2.

    ARTICOLO 10

Controlli

  1. L’Ente mediante il suo personale effettuerà controlli sul bestiame immesso nei comparti di Pascolo al fine di evitare frodi e danni nei suoi riguardi.

  2. Ogni anomalia riscontrata dal personale durante l’attività di vigilanza sulla corretta gestione dell’attività di pascolo sarà tempestivamente comunicata all’Ente.

ARTICOLO 11

Divieti

  1. All’allevatore che immetterà abusivamente al pascolo bestiame non denunciato o non di proprietà, verrà applicata la sanzione ai sensi del successivo art. 12 del presente Regolamento.

  2. E’ fatto divieto di pascolo sui terreni seminati di proprietà dell’Ente fino al completo sgombero del raccolto; il Presidente stabilirà con avviso pubblico l’immissione al pascolo negli stessi, e la sua durata.

  3. In ogni caso è fatto divieto assoluto, ai sensi dell’ art. 106 comma 1 del Regolamento forestale n. 07 del 2005, di introdurre qualsiasi specie di bestiame presso le sezioni boschive assoggettate al taglio per un periodo di 3 anni a decorrere dalla fine delle operazioni di taglio.

ARTICOLO 12

Sanzioni

  1. Ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento verrà accertata e sanzionata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

  2. Il proprietario che non impedisce al proprio bestiame di pascolare nei luoghi non consentiti, indipendentemente dalla causa di tale avvenimento, è soggetto ad una sanzione di € 100,00 al giorno per ogni capo dal momento della cattura. Senza preavviso, l’Ente può catturare il bestiame in oggetto e sarà applicata, in aggiunta alla sanzione di cui sopra, una ulteriore sanzione di € 200,00 a capo per la cattura. Della avvenuta cattura sarà data comunicazione mediante pubblicazione di Avviso all’Albo Pretorio dell’Ente, in cui verranno indicati la data della cattura ed il numero dei capi catturati.

  3. L’Ente provvede immediatamente ad identificare il proprietario del bestiame abusivamente o irregolarmente introdotto nei pascoli collettivi. Contestualmente, al fine di giungere alla identificazione del proprietario, l’Ente provvederà ad effettuare la pubblicazione di cui al precedente comma 2, provvedendo ad ospitare il bestiame catturato in strutture idonee. Decorsi inutilmente 3 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cattura, l’Ente potrà trasferire in capo a sé la proprietà di tale bestiame.

  4. Il bestiame catturato, anche se non in regola con l’identificazione prevista all’art. 4 del presente regolamento, qualora sia stato possibile identificare il proprietario, sarà riconsegnato allo stesso solo dopo il pagamento delle sanzioni sopra previste. Se il pagamento delle sanzioni dovesse protrarsi oltre 2 giorni dalla data di notifica della sanzione, per il riscatto del bestiame sarà applicata una ulteriore somma di € 15,00 a capo per ogni giorno di ritardo accumulato. Ovviamente, il bestiame non in regola con le modalità di identificazione previste all’art. 4, per poter essere immesse al pascolo dovranno prima soddisfare tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.

  5. Il Consiglio di Amministrazione potrà interdire, con proprio provvedimento, la fida pascolo per l’anno successivo all’utente che per due annualità consecutive sia incorso in sanzioni di qualunque entità e fattispecie.

  6. Di ogni violazione delle prescrizioni di cui al presente Regolamento verrà data comunicazione al personale del Comando del Corpo Forestale dello Stato per l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13

Conformità con la normativa sanitaria

  1. Ai fini dell’introduzione del bestiame nei comparti di pascolo, gli animali o gli allevamenti da cui i medesimi provengono, debbono essere in regola con le disposizioni sanitarie e con le certificazioni di legge.

  2. Il proprietario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla profilassi sanitaria di rito, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in ordine al bestiame da fidare.

  3. L’Autorità Sanitaria, a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, può disporre provvedimenti urgenti che possano limitare in tutto o in parte la “Fida Pascolo”.

  4. L’Ente, a proprio insindacabile giudizio, al fine di preservare il patrimonio zootecnico dall’introduzione di forma morbose trasmissibili, può richiedere di effettuare ulteriori esami sugli animali oltre a quelli obbligatoriamente richiesti. L’onere di tali esami è a carico dei proprietari degli animali che dovranno anche produrre la relativa certificazione rilasciata dal servizio veterinario della ASL.

 

ARTICOLO 14

Premio al miglioramento della razza

  1. Gli allevatori potranno immettere nei pascoli gestiti dall’Ente esclusivamente tori e stalloni riconosciuti dall’Associazione di Razza e/o dall’ARSIAL e iscritti al Libro Genealogico/Registro anagrafico della razza di appartenenza.

  2. I riproduttori potranno essere immessi nei comparti di pascolo da parte degli allevatori a decorrere dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, previa autorizzazione demandata al Consiglio di Amministrazione. Per tali riproduttori l’Università Agraria di Blera si impegna a versare, annualmente, un premio, la cui entità sarà definita dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

  3. Gli allevatori che non rispetteranno le prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno ritenuti responsabili di danni eventualmente causati a persone, animali o cose. Per tali animali valgono inoltre le stesse sanzioni previste all’art 12 del presente regolamento.

  4. Il bestiame bovino non regolarmente iscritto al libro genealogico della razza di cui al comma 1 e/o non riconosciuto dall’associazione di razza verrà immediatamente allontanato dal pascolo a cura dei proprietari sotto la vigilanza del personale dell’Ente.

ARTICOLO 15

Condizioni particolari per gli equidi

  1. Gli equidi, prima di essere immessi a fida pascolo, dovranno essere sferrati.

  2. Gli allevatori che non rispetteranno detta prescrizione, saranno ritenuti responsabili dei danni eventuali che il proprio bestiame arrecherà a persone, animali o cose.

  3. Contestualmente gli equidi saranno allontanati dal pascolo da parte del proprietario e sotto la vigilanza del personale dell’Ente.

ARTICOLO 16

Responsabilità dei fidanti

  1. Il bestiame viene immesso alla “Fida Pascolo”, sotto la piena ed esclusiva responsabilità dei proprietari fidanti, che pertanto sono tenuti ad esercitare una attività di vigilanza costante sui propri animali, rispondendone in caso di danni arrecati a terzi.

  2. Gli allevatori titolari delle mandrie di bestiame introdotte nei comparti pascolivi dell’Ente, assumono in ogni caso piena ed esclusiva responsabilità in ordine alle infrazioni commesse nell’esercizio dell’attività di pascolo in violazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 17

Altri servizi connessi alla fida pascolo

  1. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’Ente concedere l’abbeveraggio, dal 30 giugno al 30 settembre di ogni anno, a quei capi di bestiame non iscritti a “Fida Pascolo” per i quali verrà fatta esplicita richiesta dai proprietari o possessori a qualsiasi titolo. Costoro debbono farne preventiva richiesta, entro il 15 giugno, all’ Ente, che potrà o meno autorizzarli dietro pagamento di una somma pari a 1/4 della tassa di fida pascolo normale prevista per la specie di bestiame di appartenenza. È facoltà dell’Ente richiedere per tale bestiame tutta la documentazione prevista per la dimostrazione dei requisiti richiesti per gli animali da iscrivere a fida o fare autocertificare gli stessi requisiti dal richiedente. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato al momento stesso della concessione dell’autorizzazione.

  2. Il bestiame che verrà sorpreso all’abbeveraggio senza che l’Amministrazione ne abbia dato il consenso, o comunque in numero eccedente a quello autorizzato, sarà sanzionato con una ammenda pari a 4 volte la tassa pagata per l’abbeveraggio del singolo capo di bestiame.

  3. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’Ente concedere la possibilità di approvvigionamento di acqua, per non più di 5 quintali al giorno, presso i fontanili indicati dal Consiglio di Amministrazione medesimo sul provvedimento di autorizzazione. I richiedenti dovranno essere allevatori utenti di Blera che hanno già il proprio bestiame iscritto a fida.

  4. Il concessionario potrà fruire della concessione dal 15 luglio al 15 settembre di ogni anno dietro pagamento di una somma di € 100,00.

  5. Colui il quale verrà sorpreso a prelevare acqua senza l’autorizzazione dell’Amministrazione, sarà sanzionato con una ammenda pari a 4 volte la tassa di concessione di cui al comma 4.

ARTICOLO 18

Immissione di altre razze

  1. Qualora pervengano domande di immissione a “Fida Pascolo” di razze animali diverse da quelle citate nel presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di decidere per l’eventuale ammissione del bestiame.

  2. Deciderà altresì, in caso di ammissione, il Comparto Pascolivo dove immettere il bestiame e la tassa da versare nelle modalità dovute per ogni singolo capo.

ARTICOLO 19

Riscossione

  1. La riscossione dell’importo della fida avrà luogo a mezzo di ruolo. La tassa di fida pascolo per il bestiame denunciato entro il mese di Febbraio, verrà riscossa mediante ruolo principale con scadenza 30 Maggio dello stesso anno. Quella invece riguardante il bestiame denunciato dal 1° marzo al 30 settembre, verrà riscossa mediante ruolo suppletivo con scadenza che verrà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

  2. In base all’elenco formato sulla base delle domande pervenute nei termini fissati dal presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione approva la matricola di tutti gli obbligati al pagamento del diritto di fida, indicando in essa il nome ed il cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie, il diritto unitario dovuto per ciascun animale o la somma complessiva da corrispondersi. Della iscrizione nella matricola verrà data notizia agli interessati mediante pubblico manifesto.

  3. Contro l’iscrizione nella matricola potrà prodursi ricorso nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del manifesto suddetto.

  4. Esaminato l’esame dei ricorsi ed in base alle partite iscritte nella matricola divenute definitive, viene formato il ruolo di fida pascolo, il quale, dopo il visto di esecutorietà, verrà pubblicato all’Albo Pretorio per otto giorni, previo relativo pubblico avviso.

  5. Contro l’iscrizione nel ruolo è ammesso ricorso, da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, sia per errore materiale sia per la iscrizione di partite contestate e non definitivamente decise.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nel presente testo a seguito di adozione da parte dell’Assemblea degli Utenti dell’Ente.

  2. Il testo sarà successivamente integrato dalle prescrizioni che verranno inserite dal Piano Pascolivo dell’Ente, la cui approvazione, di competenza della Assemblea degli Utenti, avverrà nei termini previsti dall’art. 2 del presente Regolamento.

  3. Il presente regolamento sostituisce ogni altra regolamentazione adottata dell’Ente in materia. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa statale e regionale in materia.

Ultimo aggiornamento Venerdì 08 Aprile 2011 16:52