Statuto dell'Università Agraria |
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Mercoledì 08 Gennaio 2020 00:00 |
Allegato alla deliberazione della Assemblea degli Utenti n. 09 del 23/12/2019 STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO DELLA UNIVERSITÀ AGRARIA DI BLERA REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ART. 1 - Denominazione e natura giuridica L’Università Agraria di Blera capoluogo, costituita a norma della legge 4 agosto 1894 n. 397 sull’ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell’ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Blera a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo della Università Agraria di Blera capoluogo (di seguito Ente). In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce il Dominio collettivo, come ordinamento giuridico primario della comunità originaria degli abitanti titolari: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale; d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, che l’Ente amministra ed ha in proprietà pubblica o collettiva. L’Ente è dotato della potestà di autonormazione ai sensi dell’art.1, legge 168/2017 ed è persona giuridica di diritto privato. L’Ente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 c.1 della L.168/2017 in combinato disposto con l’art. 9 c.2 della Costituzione della Repubblica italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale; struttura eco paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio della collettività blerana avente diritto.
Art. 2 Sede dell’Ente Il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera capoluogo ha sede legale nel territorio del Comune di Blera. Il sito web del Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera è il seguente: www.uniblera.it .
Art. 3 – Stemma dell’ Ente Lo stemma dell’Ente è rappresentato da una àncora a tre punte entro un blasone ovale sormontato da una corona.
TITOLO II – PATRIMONIO FONDIARIO Art.4 – Patr imoni o del l’Ent e Il patrimonio dell’Ente è costituito da: 1) Tutti i beni di proprietà collettiva (urbani e rustici) e da tutti i beni gravati da diritti di uso civico (urbani e rustici) iscritti contestualmente nel catasto del Comune di Blera, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e sui documenti storici presenti presso l’Archivio di Stato; nonché da quelli che il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici, in futuro, assegnerà all’Ente a seguito della conclusione di azioni volte all’accertamento della qualitas soli. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. I beni dell’ente sono gravati dal vincolo paesaggistico, secondo l’art. 142, c.1 lettera h) del Codice dei Beni Culturali ed del paesaggio. L’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.
TITOLO III – PRINCIPI GENERALI ATTIVITA’ - GARANZIE DI PARTECIPAZIONE – UTENTI Art.5 – Attività e fi nalità dell’Ente Il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera capoluogo amministra a fine socio economico produttivo e nell’interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni collettivi e i diritti di collettivo godimento della comunità degli abitanti di Blera capoluogo a norma degli art. 2 e 3 della legge 168/2017, in conformità del presente statuto e per le finalità indicate dalla legge 168/2017 e recepite nel presente statuto. Nell’esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l’Ente assicura la conservazione, lo sviluppo, la tutela del patrimonio e dei diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti: produzione, salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, tutela del patrimonio culturale, della biodiversità e del paesaggio, garantendo il mantenimento delle risorse non rinnovabili e l’utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti.
Il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera capoluogo cura al contempo gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell’intera popolazione del Comune di Blera capoluogo e ne promuove il progresso civile, sociale, economico e lo sviluppo turistico, anche attraverso la propria azienda agricola.
Art.6 - Comunità degli Abitanti Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nel Comune di Blera capoluogo, esclusi gli abitanti della frazione di Civitella Cesi, dove è costituita una Università Agraria dotata di un proprio demanio collettivo. Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da appositi regolamenti. Nelle more della emanazione di nuovi strumenti di regolamentazione, si applicano i regolamenti emanati dall’Assemblea dei Rappresentanti degli Utenti dell’Università Agraria di Blera (Regolamento della Fida Pascolo, Regolamento di raccolta della Legna secca….).
Art. 7 – Lista degli utenti con diritto al voto (corpo elettorale) La lista degli utenti – corpo elettorale – è formata da tutti i cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta e che dichiarino l’interesse a partecipare alla gestione dell’Ente. Tale lista deve indicare: a) Cognome e nome b) Codice fiscale c) Indirizzo d) Numero Utente e) Titolarità/non titolarità di una gestione previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD). La lista è depositata e visibile presso la sede dell’Ente. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria per le sole re-iscrizioni o cancellazioni, 45 giorni prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.
Art. 8 - Iscrizione degli utenti con diritto di voto In qualunque periodo dell’anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli Utenti del Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera capoluogo i maggiorenni intestatari di scheda anagrafica di famiglia e i coniugi in separazione dei beni, che siano: 1. Cittadini naturali del Comune di Blera, ivi residenti. Per naturali si intendono anche i nati fuori dal Comune di Blera, i cui genitori all’atto della nascita fossero stati residenti nel comune. 2. Cittadini che, indipendentemente dal comune di nascita, risiedano stabilmente a Blera da un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni; 3. Coloro che, indipendentemente dal comune di nascita e dal periodo di residenza, abbiano contratto matrimonio civile con cittadini di Blera e siano residenti nel territorio comunale; 4. I cittadini che, avendo risieduto per un periodo superiore a 10 anni nel Comune di Blera, abbiano successivamente perduto la residenza per trasferimento in altro Comune per motivi di lavoro o di studio, e ritornino ad essere residenti nel Comune di Blera. Non possono essere iscritti nella lista degli utenti con diritto di voto e, se iscritti, decadono: - gli amministratori e gli ex amministratori dell’Ente, o di qualsiasi altro Ente, di diritto pubblico o privato, dichiarati colpevoli di reati finanziari, contro la persona o contro il patrimonio, con sentenza di 1° grado. - gli utenti morosi o debitori verso l’Università Agraria di Blera da almeno due anni, fino a quando non avranno saldato il debito.
Art. 9 – Cancellazione dalla lista degli utenti con diritto di voto La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo: 1. Quando non si ha più la residenza nel Comune di Blera; 2. Per mancato rispetto dello statuto; 3. Per morosità o debito verso l’Ente da almeno due anni; 4. Per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino, offendano o danneggino l’Ente e/o i suoi amministratori; 5. Per danneggiamento del patrimonio dell’ente, per l’uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari, nonché per il mancato rispetto del regime giuridico, della natura e dei vincoli gravanti sulla proprietà collettiva, sia in qualità di persona fisica, sia in qualità di rappresentante legale di qualsiasi altra persona giuridica; 6. Per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, agro-silvopastorale, ambientale, igienico-sanitaria sul patrimonio dell’ente; 7. Per non aver partecipato, almeno per tre volte consecutive, alla elezione del Consiglio di Gestione dell’Ente, salvo il caso in cui l’interessato non dimostri, in forma scritta al protocollo dell’Ente, l’impedimento dovuto ad una causa di forza maggiore entro i 30 giorni dalla data della elezione. La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell’anno. Essa sarà fatta d’ufficio per le casistiche di cui al punto 1), mentre avverrà con deliberazione dell’Assemblea degli utenti, previo accertamento da parte del Consiglio di Gestione dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione, per tutte le altre casistiche. Per le casistiche di cui ai punti 5) e 6), il Consiglio di Gestione è tenuto a fare le dovute segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. L’interessato dovrà essere informato dell’inizio del procedimento di cancellazione con la contestazione dei motivi della stessa, da fare mediante lettera consegnata a mano, con raccomandata AR o PEC. Entro 10 giorni dalla predetta notifica l’interessato può presentare le sue osservazioni al Presidente dell’Ente che, nei successivi 15 giorni, dovrà convocare il Consiglio di Gestione per la relativa istruttoria e decisione nel merito. Contro la decisione del Consiglio di Gestione l’interessato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell’art. 24 C.C.
Art. 10 Ineleggibilità/Incompatibilità/incandidabilità degli amministratori. Non possono essere candidati a membri del Consiglio di Gestione dell’Ente: 1. Coloro che non sono iscritti nella Lista degli Utenti con Diritto di Voto; 2. Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l’amministrazione di qualsiasi Ente o Società, pubblica o privata; 3. Gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione sul territorio del Comune di Blera e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, compresi i diaconi; 4. Coloro che ricoprono la carica di Priore o consigliere nelle Confraternite presenti nel Comune di Blera; 5. Il Sindaco e i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale; 6. Coloro che hanno un rapporto lavorativo (sia a tempo determinato che indeterminato), anche di natura consulenziale al momento della presentazione delle candidature, con l’Università Agraria di Blera ed il Comune di Blera; 7. I dipendenti dello Stato, della Regione Lazio e della Provincia di riferimento (attuale Provincia di Viterbo) che svolgono attività di vigilanza amministrativa sul Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera capoluogo; 8. I componenti, a qualsiasi titolo, di Consigli di amministrazione o organi direttivi altrimenti detti, i Segretari, i Tesorieri, i Revisori ed i Sindaci, di Consorzi (stradali, di bonifica, etc….), Enti di diritto pubblico ed Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Partiti e Movimenti politici e ONLUS, ad eccezione delle associazioni sindacali; 9. Coloro che sono debitori nei confronti dell’Università Agraria di Blera finché non abbiano saldato il loro debito; 10. Coloro che, sia personalmente che come rappresentanti di altri soggetti giuridici, hanno liti e/o contenziosi pendenti con l’Università Agraria di Blera; 11. Coloro che ricadono in una qualsiasi delle cause ostative alla candidatura degli Enti Locali; 12. Coloro che hanno perduto la qualifica di utente; 13. Coloro i quali ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente art. 9, anche laddove siano ancora in attesa di eventuale giudizio di II o III grado; Le cause di incandidabilità previste non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, o sana la propria posizione, non oltre il giorno ultimo fissato per la presentazione delle candidature. Allo stesso modo, laddove l’amministratore del Consiglio di Gestione ricada, durante il suo mandato, in una delle casistiche di cui sopra, egli decade automaticamente dalla carica.
TITOLO IV – PRINCIPI GENERALI ORGANI DELL’ENTE – SISTEMA ELETTORALE ART.11 – Organi dell’ Ente Gli organi dell’Ente sono: 1. Assemblea degli Utenti con diritto di voto 2. il Consiglio di Gestione 3. il Presidente 4. il Collegio dei Probiviri.
Art. 12 - Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto Fermo restando quanto stabilito al comma 1) dall’art. 6, al fine di dare rappresentanza a tutti gli Utenti, viene istituita l’Assemblea degli Utenti con diritto di voto. Essa è costituita da tutti gli Utenti facenti parte del corpo elettorale dell’Ente. L’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto è convocata dal Consiglio di gestione con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; e comunque almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. L’Avviso di convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del paese ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente. Le riunioni dell’Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% più uno degli utenti con Diritto di Voto. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo l’orario previsto per la prima convocazione, l’Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli Utenti con Diritto di Voto presenti. L’iscrizione nelle liste elettorali dell’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto avviene a domanda, e questa può essere presentata nei modi e nelle forme stabilite dall’Assemblea stessa con apposito regolamento. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio di Gestione delibera sull’accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglimento, deve essere data comunicazione agli interessati che possono ricorrere al Collegio dei Probiviri nei trenta giorni successivi.
Art.13 Compiti dell’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto 1. È dotata di capacità di autonormazione, secondo l’art. 1 c.1 lettera “b” della L.168/2017. 2. Esercita le competenze attribuite all’ente dall’art. 3 c.1 lettera “b” punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 2 punto 7. 3. Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall’art. 3 c.1 lettera “b” della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017. 4. Elegge il Collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell’Ente (ex Università Agraria di Blera). 5. Approva lo Statuto, le sue modifiche; 6. Approva i regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione: per l’amministrazione del patrimonio; per l’iscrizione nelle liste elettorali; per l’esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità; della contabilità; delle sanzioni per violazione dello Statuto e dei Regolamenti; 7- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio di gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell’Assemblea; 8- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d’uso dei terreni ai sensi dell’art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all’art. 39 del R.D. n.332/1928, nei modi e nei limiti previsti dalla legge 168/2017 e dal presente Statuto. Per ragioni di trasparenza, ogni deliberazione adottata dall’Assemblea verrà pubblicata sul sito web dell’Ente. Le delibere di approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e i rispettivi dati sintetici saranno rese note alla collettività attraverso affissione di pubblici manifesti lungo le vie del Comune di Blera capoluogo.
TITOLO V – NORME DI AUTOCONTROLLO INTERNO Art. 14- Il Collegio dei Probi Viri I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti", persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto nella stessa giornata in cui si elegge il Consiglio di Gestione. Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno quindici anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non sia già candidato alla carica di Consigliere del Consiglio di Gestione, sia in regola con tutti gli articoli statutari, non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti (ex Università Agraria di Blera) e non ricada in una delle casistiche previste dall’art. 10. Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per Cinque anni, si compone di 3 (tre) membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza. Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di Gestione. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per Statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio, in forma scritta, al Consiglio di Gestione che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni. Non si può essere eletti alla carica di Probiviro quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, quando invitato, può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.
Art. 15 – Il Consiglio di gestione (Consiglio) – composizione Il Consiglio di Gestione viene eletto dall’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto, con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, fra gli utenti che abbiano proposto la loro candidatura secondo le modalità previste dal presente Statuto. Il Consiglio di Gestione è composto da un massimo di n. 8 (otto) e da un minimo di n. 5 (cinque) consiglieri. Il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera capoluogo intende dare giusta rappresentanza a quanti vivono di agricoltura, svolgono l’attività agricola a titolo principale e professionale, e sono quindi i principali fruitori del demanio collettivo, i principali contribuenti dell’Ente attraverso il versamento di canoni e tasse per il godimento dei diritti collettivi, e coloro che, con il loro presidio, garantiscono la salvaguardia, la corretta manutenzione e l’integrità del territorio. Al fine di perseguire tale obiettivo di giusta rappresentanza, un massimo di 3 (tre) membri del Consiglio di Gestione sono utenti capi di azienda agricola iscritti alla gestione previdenziale INPS in qualità di Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti (di seguito “agricoltori”), mentre un massimo di 5 (cinque) membri del Consiglio di Gestione sono utenti che non rivestono il ruolo di capo di azienda agricola (di seguito “non agricoltori”). I Consiglieri “non agricoltori” sono eletti sia dagli utenti “non agricoltori”, sia dagli utenti “agricoltori”. In tale ambito, ogni utente, “agricoltore” e “non agricoltore”, potrà esprimere, con il proprio voto, un massimo di 5 (cinque) preferenze, cioè un numero di preferenze pari al numero massimo di consiglieri eleggibili che non siano titolari di gestione previdenziale INPS agricola. I Consiglieri capi di azienda agricola, per contro, sono eletti dai soli utenti “agricoltori”. Ogni utente capo di azienda agricola potrà esprimere, con il proprio voto, un massimo di 3 preferenze, cioè un numero di preferenze pari al numero massimo di consiglieri eleggibili titolari di gestione previdenziale INPS agricola. A parità di voti, risulterà eletto il consigliere, “agricoltore” o “non agricoltore”, avente la maggiore anzianità nella iscrizione sulla lista degli utenti. Laddove si verifichino le dimissioni o la decadenza di uno o più Consiglieri, sia tra i consiglieri capi di azienda agricola, sia tra i consiglieri che non rivestono il ruolo di capo di azienda agricola, gli stessi saranno surrogati con i primi dei non eletti per ciascuna categoria solo nel caso in cui il numero di Consiglieri complessivo nel Consiglio di Gestione scenda sotto a 5 (cinque). Nell’ambito del principio per cui tutti i Consiglieri hanno pari dignità e ogni Consigliere può esprimere un solo voto, qualora i componenti del Consiglio di Gestione siano in numero pari, il voto del Presidente prevale nel caso in cui per una determinata decisione ci sia parità di voti. Il Consiglio resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione dell’ente, del patrimonio e dei diritti della comunità degli utenti di Blera capoluogo a norma del presente Statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio. Ai Rappresentanti degli Utenti può essere corrisposto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio. L’entità di tale gettone non potrà essere superiore a quello percepito dai Rappresentanti degli Utenti nel periodo 2013-2018.
Art. 16 – Il Consiglio di gestione (Consiglio) – competenze In particolare, il Consiglio di gestione compie tutti gli atti necessari per: 1. La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l’attuazione degli stessi e per l’esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti; 2. La redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico; 3. Provvede alla gestione, all’approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa. 4. Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi 5. Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all’art. 3 , comma 1, lett. l. 97/1994, in combinato dispositivo con l’art. 3 della legge 168/2017. 6. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell’ente e ne cura l’approvazione da parte dell’Assemblea. 7. Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da comunicazione all’Assemblea nella prima seduta utile. 8. Nomina il Direttore amministrativo dell’Ente su proposta del Presidente; 9. Nomina, quando necessario, il collegio di revisione contabile o revisore unico, secondo le modalità previste dal codice civile; 10. Convoca l’Assemblea degli utenti con diritto di voto e nomina i componenti del Seggio elettorale; 11. Delibera sulle legittimazioni ex art. 9 della L.1766/1927, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica e sulle alienazioni del patrimonio ex art. 8 della L.R.n.1/1986 e successive modificazioni, sull’accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e l’amministrazione ordinaria dell’ente. 12. Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco, per solo affitto a titolo oneroso, aggiudicato con asta pubblica, di una porzione del patrimonio civico dall’uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfacimento dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.
Art. 17 – Il Consiglio di gestione (Consiglio) – elezione In caso di anticipazione delle elezioni a causa del venire meno del numero minimo di Consiglieri (nonostante la surroga), il Presidente e i Consiglieri non dimissionari e/o non decaduti restano comunque in carica, limitatamente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alle successive elezioni, da tenersi entro i 3 mesi successivi alla decadenza. Entro il mese di dicembre del quarto anno della consiliatura, il Consiglio di Gestione convoca l’Assemblea degli utenti che deve tenersi nel successivo mese di gennaio per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio di gestione e del Collegio dei Probiviri entro i successivi 3 (tre) mesi. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Gestione per eleggere il Presidente. L’adunanza dell’Assemblea degli Utenti con Diritto di Voto per la scelta dei Consiglieri del Consiglio di Gestione è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, e nel giorno feriale immediatamente successivo, dalle ore 08,00 alle 15,00, con apposito avviso pubblico. Agli utenti iscritti nelle liste elettorali sarà consegnato apposito certificato di votazione, con specificate le modalità di voto in funzione della sua iscrizione o meno al regime previdenziale INPS quale capo di azienda agricola. Tale certificato è personale e l’utente è chiamato ad esprimere personalmente il proprio voto. Non è possibile esprimere il voto per delega o procura. Qualora l’utente voglia esprimere il proprio voto, ma sia fisicamente impossibilitato, purchè nel pieno delle proprie facoltà mentali e con certificato medico attestante l’inabilità, è possibile acquisire il voto dell’utente presso il suo domicilio. La richiesta di voto dovrà pervenire al protocollo dell’Ente almeno una settimana prima del giorno dell’adunanza.
Art. 18 Luogo delle riunioni del Consiglio Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 3 (tre) consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma, messaggistica istantanea con prova di lettura o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma, messaggistica istantanea con prova di lettura o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo). Il Consiglio di gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega. Alle adunanze consiliari partecipa il direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione. Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere a tale scopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di gestione verrà pubblicata sul sito web dell’ente Le deliberazioni dell’ente possono essere impugnate d’innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.
Art. 19 – Il- Presidente dell’Ente: elezione e competenze Il Presidente dell’ente viene eletto dal Consiglio di gestione entro 10 giorni dall’avvenuta elezione del nuovo Consiglio. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall’evento, deve convocare il Consiglio di Gestione per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno 2 (due) consiglieri. Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto. In questo caso, il Direttore amministrativo dell’ente, nei successivi 30 giorni, deve convocare l’adunanza degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni. Il Presidente rappresenta l’Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portatrici di interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e alla corretta esecuzione degli atti ; Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo. Sta in giudizio a difesa degli interessi dell’Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l’Ente sia attore o convenuto; Al Presidente può essere concessa una indennità mensile, deliberata dall’Assemblea degli Utenti, non superiore alla indennità percepita dallo stesso nel periodo 2013-2018.
Art. 20 - Cessazione dalla carica di Presidente Il Presidente cessa dalla carica per: 1. Dimissioni volontarie; 2. Per mozione di sfiducia proposta e votata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione; 3. Per trasferimento della residenza in altro comune; 4. Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10;
Art. 21 - Direttore amministrativo dell’Ente Le funzioni di Direttore amministrativo dell’Ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico per aver già svolto per almeno 2 anni l’incarico di Segretario di una Università Agraria e sia in possesso di un titolo di studio di laurea di 5 anni in materie giuridiche e/o contabili e/o agrarie/forestali Il Direttore amministrativo dell’ente è nominato con deliberazione del Consiglio di gestione su proposta del Presidente, svolge la propria attività di natura consulenziale quale libero professionista, resta in carica per la durata del Consiglio di gestione e può essere rinominato. Il Direttore amministrativo del Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera non può essere il Segretario del Comune di Blera, né altro Segretario Comunale, nè il Direttore amministrativo (ex Segreterio) dell’Università Agraria di Civitella Cesi. Al Direttore Amministrativo viene corrisposto un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Gestione in funzione della sua attività di natura consulenziale, per la quale dovrà essere redatto apposito contratto tra le parti.
Art. 22 Compiti del Direttore amministrativo Al Direttore Amministrativo del Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera spettano le seguenti funzioni e attività: 1. Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di gestione e dell’Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di gestione; 2. Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell’Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali; 3. Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell’Ente e cura i rapporti con gli enti in relazione al contratto di servizio in essere; 4. Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici; 5. Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale, cura l’organizzazione delle risorse umane e delle dotazioni meccaniche, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di gestione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione; 6. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di gestione redigendone i relativi verbali, dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di gestione, in accordo con il Presidente e attua le procedure relative ad appalti e forniture in genere; 7. Formula al Presidente proposte per l’adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza; 8. Dirige il personale dell’Ente e adotta i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l’intesa con il Presidente; 9. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d’intesa con il Presidente; 10. Provvede all’effettuazione degli investimenti tecnici, degli appalti e delle forniture in genere, compresi i contratti di leasing per acquisizione di beni strumentali, sottoscrivendo i relativi contratti per singoli importi nei limiti delle deleghe attribuite; 11. Provvede all’assunzione e al licenziamento del personale operaio e impiegatizio, sulla base degli indirizzi generali e delle modalità fissate dai contratti di lavoro; 12. Determina le promozioni del personale nell’ambito delle categorie previste contrattualmente; 13. Agisce e resta in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e risarcimento danni, nominando avvocati e periti; 14. Adempie agli obblighi prescritti dalla legge a carico del datore di lavoro in tema di sicurezza, igiene sul lavoro, salute dei lavoratori e tutela dell’ambiente, con facoltà di delegare detti obblighi a Dirigenti o collaboratori interni o esterni qualificati; 15. Presenta con cadenza annuale il bilancio di previsione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di gestione; 16. Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali dell’Ente e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce, anche in collaborazione con professionisti del settore; 17. Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di gestione. 18. Può delegare a dipendenti dell’Ente, nell’ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l’operatività dell’Ente; 19. Convoca l’Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 19.
TITOLO VI – CONTABILITÀ – BILANCIO – STRUTTURA FINANZIARIA Art. 23 Gestione Finanziaria e contabile 1. Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e il risultato economico dell’esercizio. 2. l’Ente, al fine di garantire trasparenza nella gestione delle finanze, gestisce la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, al quale saranno inviati mandati di pagamento e reversali di incasso con la firma congiunta del Presidente (o di chi ne fa le veci temporaneamente) e del Direttore Amministrativo dell’Ente. 3. Il bilancio di previsione dell’Ente deve essere approvato entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 4. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Art. 24 Pubblicità degli atti L’Ente garantisce la pubblicità degli atti attraverso l’Albo pretorio on line e attraverso il sito web istituzionale. L’accesso agli atti è regolamentato dalla legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. e dal DPR n. 184 del 12/04/2016.
Art. 25 Contratti I contratti riguardanti alienazioni di beni mobili, animali, vendita dei boschi in piedi, vendita di erba in piedi, concessioni a qualsiasi titolo di beni mobili e appalti di servizi, hanno l’obbligo di essere preceduti da pubblici incanti, ovvero procedure negoziate con le forme stabilite dalla legge, al fine di consentire all’Ente di ottenere il massimo vantaggio economico. Solo quando n. 2 esperimenti di pubblico incanto siano andati deserti, sarà possibile fare ricorso alla trattativa privata. Resta inteso che per la determinazione dei prezzi a base d’asta si farà affidamento a tecnici professionisti iscritti agli albi professionali pertinenti con la natura del bene o servizio in questione.
COMPETENZE DI CUI ALL’ART.3 C.7 DELLA L.168/2017 Art. 26 Sclassificazioni demaniali – Mutamenti di destinazione - Legittimazioni ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE ALL’ART . 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 168/2017 SPETTANTI ALL’ENTE IN CARENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE Non avendo la Regione Lazio provveduto ad esercitare le competenze legislative indicate dall’art. 3, comma 7 ° della l.168/2017 sui domini collettivi nel termine perentorio annuale fissato dallo stesso articolo, l’Ente, forte del diritto di autonormazione di cui all’art.1 c.1 lett.”b” della L.168/2017, è tenuto a svolgere le stesse funzioni ed a provvedere ai relativi adempimenti con atti propri. Utilizzazioni improprie Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la loro conformazione paesaggistica fisica originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, l’Assemblea degli Utenti (Corpo elettorale), può deliberarne la sclassificazione dal demanio civico dei terreni stessi. Il provvedimento viene inviato alla Giunta regionale perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, secondo quanto disposto dal richiamato art.3 c.7 della L.168/2017. L’Ente agrario, all’esito favorevole della deliberazione della Giunta regionale, dovrà farsi carico di ottenere il N.O. da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio) quando la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti. In questo caso il terreno potrà essere alienato sulla base del suo valore reale, risultante da una perizia redatta da un perito demaniale. L’alienazione deve avvenire sempre per asta pubblica, salvo il caso in cui a farne richiesta sia il Comune di Blera, la Provincia di Viterbo, la Regione Lazio o altro Ente Statale che attraverso l’acquisizione del bene in questione perseguano il fine della pubblica utilità. I fondi derivanti da tali alienazioni dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per l’incremento del patrimonio fondiario dell’Ente, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare. Mutamenti di destinazione Nel caso in cui l’ente richieda che a parte delle terre sia data una diversa destinazione, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare (in conformità di quanto stabilito dall’art. 41, co° 1, r.d. 26.2.1928 n. 332 di approvazione del regolamento per l’esecuzione della l. 16.6.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici nel regno), la Regione potrà autorizzare il mutamento di destinazione, previo nullaosta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi in cui dalla mutata destinazione di cui ai commi precedenti derivi un maggior valore, questo deve essere destinato esclusivamente all’incremento del patrimonio fondiario dell’ente gestore, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare. Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso deve contenere la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla destinazione originaria quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, la Regione, sentito il Ministro dell’Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare, potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime e le condizioni per la sua attuazione (art. 41, 2 co°, r.d. 332/1928 cit.). Legittimazioni ex art. 9 della L.1766/1927 I procedimenti amministrativi di legittimazione delle occupazioni abusive potranno essere promosse: - per i terreni oggetto di assegnazioni a miglior coltura, da titolari di azienda agricola aventi la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali o Coltivatori Diretti e, pertanto, iscritti nella relativa gestione previdenziale INPS, sino alla concorrenza per singolo richiedente di un massimo di 5 quote legittimate e/o affrancate in tutto il territorio comunale tenuto conto anche di quelle intervenute precedentemente all’entrata in vigore del presente statuto; - per i terreni oggetto di assegnazione in enfiteusi perpetua del 1938, ma mai trasformati in enfiteusi perpetua, dagli eredi legittimi di coloro i quali furono gli assegnatari originari. Tale istanza, dovrà essere corredata dei dati anagrafici del richiedente, dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Blera, e dalla documentazione fotografica, dalla quale risultino l’assenza di fabbricati edificati a qualsiasi titolo, nonché le migliorie richieste dai pertinenti decreti commissariali di assegnazione a miglior coltura e dalla dimostrazione che l’occupazione da parte dell’istante dura da almeno 10 anni.. Preso atto della completezza della istanza e della presenza dei requisiti soggettivi (del richiedente) e oggettivi (del terreno per il quale è richiesta la legittimazione dell’occupazione), l’ente incarica un perito demaniale iscritto al relativo Albo regionale per redigere apposita perizia per la fissazione di un canone annuo enfiteutico. Il Consiglio di Gestione prende atto della perizia con proprio atto deliberativo e invia il provvedimento alla Giunta regionale perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, secondo quanto disposto dal richiamato art.3 c.7 della L.168/2017.
Art. 27. Pubblicità patrimoniali e gestionali Il Dominio Collettivo dell’Università Agraria di Blera, ente gestore del patrimonio collettivo della comunità titolare, provvede, entro un anno dalla pubblicazione de presente Statuto: 1. Ad annotare nei registri immobiliari i beni immobili della comunità titolare con la seguente denominazione: “Dominio collettivo della comunità di Blera già Università agraria di Blera”. 2. A rendere pubblici, mediante affissione nella sede dell’Ente di gestione, nonché mediante sistema informatico, gli elaborati grafici del proprio territorio. 3. A tabellare i propri territori mediante idonea cartellonistica in cui sia riportata la natura e la vincolistica di legge gravante i territori stessi
Art.28- Collaborazione con Organizzazioni, Comuni e Comunità montane- Sussidiarietà orizzontale. Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarità". Sulla base di tale principio l’Ente deve essere coinvolto dai comuni e/o comunità montane competenti nelle scelte di interesse istituzionale e territoriale, quando si tratti di adottare atti deliberativi e nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale che interessino i territori di questa Università Agraria, nonché nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale riguardanti il territorio della comunità titolare. L’ente deve esprimere il proprio parere sulle scelte di cui al precedente comma. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla L.1766/1927, al R.D.332/1928 e alla L.168/2017, nonché alle leggi regionali quando non siano in contrasto con la normativa predetta e con il presente Statuto. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle leggi n.n. 397/1894; 1766/1927; R.D. 332/1928; D.Lgs n.42/2004; L.168/2017 ed al Codice Civile.
ART. 29 Norme transitorie 1. Il Presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente. 2. Alla scadenza del 30° giorno ed entro i 90 giorni successivi, il Consiglio di Gestione convocherà l’Assemblea degli Utenti per le nuove elezioni, da tenersi in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e nel giorno feriale immediatamente successivo dalle ore 08,00 alle ore 15,00. 3. La convocazione per le nuove elezioni, di cui al comma 2, sarà resa nota con avvisi pubblici affissi nelle vie e piazze principali del paese e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 4. Tutte le disposizioni statutarie riguardanti la procedura elettorale in questa prima fase di applicazione del presente statuto restano nella competenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione Universitario.
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Ultimo aggiornamento Giovedì 06 Febbraio 2020 22:43 |